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POR I.3 - Co-Investitori

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In breve

A chi è destinata?

COINVESTITORI al fine di costituire un apposito elenco ufficiale dei COINVESTITORI (di seguito “ELENCO”) autorizzati ad operare insieme al FONDO POR I.3

A chi rivolgersi?

Filas S.p.A Via della Conciliazione, 22 – 00193 ROMA Tel.: 06 328851 Info: info@filas.it


Approfondimento


Finalità dell’avviso pubblico

1. Il presente Avviso Pubblico è volto a raccogliere manifestazioni di interesse non vincolanti da parte dei potenziali COINVESTITORI al fine di costituire un apposito elenco ufficiale dei COINVESTITORI (di seguito “ELENCO”) autorizzati ad operare insieme al FONDO POR I.3 come previsto all’art. 2.1 dello STATUTO.

2. L’iscrizione nell’ELENCO è obbligatoria per realizzare una operazione di co-investimento con il FONDO e non comporta alcun obbligo per gli iscritti, salvo il mantenimento dei requisiti per l’ammissione, e gli stessi ne possono richiederne in qualsiasi momento la cancellazione.

3. L’iscrizione nell’ELENCO comporta:

• la possibilità di sottoscrivere degli accordi quadro di investimento con FILAS che dettaglino le forme di collaborazione operativa nella realizzazione delle attività propedeutiche ai coinvestimenti e, se del caso, alcuni degli elementi standard da prevedersi nei singoli accordi di co-finanziamento, da sottoscriversi, ai sensi dell’art. 2.3 dello STATUTO., per ogni singola operazione;

• la possibilità per il COINVESTITORE di segnalare i settori merceologici o gli altri criteri di selezione delle operazioni proposte dalle PMIPMI
Acronimo di Piccola e media impresa. I parametri dimensionali delle imprese sono definiti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese, recentemente modificata (Raccomandazione 2003/361/CE del 6/5/2003 della Commissione Europea, entrata in vigore l'1/1/2005). E' definita piccola l'impresa con meno di 50 dipendenti, un fatturato inferiore a 10 milioni di euro e con un valore totale dello stato patrimoniale inferiore a 10 milioni di euro. La media impresa ha meno di 250 dipendenti, un fatturato inferiore a 50 milioni di euro e un valore totale dello stato patrimoniale inferiore a 43 milioni. La microimpresa, infine, ha meno di 10 dipendenti, un fatturato inferiore a 2 milioni e un valore totale dello stato patrimoniale inferiore a 2 milioni. I dati sul fatturato e sul totale dello Stato Patrimoniale sono quelli del bilancio, anche se non ancora depositato, dell'ultimo esercizio contabile chiuso. Il fatturato e il totale dello stato patrimoniale sono requisiti alternativi: in altre parole, è sufficiente che sussista solo uno dei due. La Pmi deve inoltre essere autonoma: è autonoma qualsiasi impresa non qualificabile come "partner", cioè controllata per più del 25% del capitale sociale o dei diritti di voto da un'altra impresa e non qualificabile come "collegata", vale a dire controllata per più del 50% dei diritti di voto da un'altra impresa, anche mediante un patto con gli azionisti o i soci della prima, o in cui un'altra impresa possa nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o, comunque, esercitare un'influenza dominante. Al fine di evitare incertezze d'interpretazione, accelerare le procedure e ridurre gli oneri amministrativi, l'impresa può dichiarare il proprio status di autonoma, partner o collegata tramite la compilazione di un modello di autocertificazione.
di suo interesse, nonché le modalità con cui essere contattati dalle medesime;

• la possibilità per FILAS di riconoscere ai COINVESTITORI iscritti nell’ELENCO un contributo ai costi di esplorazione secondo le modalità previste dall’art. 2.4 dello STATUTO.

Soggetti abilitati a presentare la manifestazione d’interesse

1. Possono presentare una manifestazione d’interesse per l’iscrizione all’ELENCO, redatta in base al modello di cui all’allegato A al presente Avviso Pubblico, tutte le persone fisiche e le persone  giuridiche di natura privata interessate a co-investire con il FONDO POR I.3 in PMIPMI
Acronimo di Piccola e media impresa. I parametri dimensionali delle imprese sono definiti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese, recentemente modificata (Raccomandazione 2003/361/CE del 6/5/2003 della Commissione Europea, entrata in vigore l'1/1/2005). E' definita piccola l'impresa con meno di 50 dipendenti, un fatturato inferiore a 10 milioni di euro e con un valore totale dello stato patrimoniale inferiore a 10 milioni di euro. La media impresa ha meno di 250 dipendenti, un fatturato inferiore a 50 milioni di euro e un valore totale dello stato patrimoniale inferiore a 43 milioni. La microimpresa, infine, ha meno di 10 dipendenti, un fatturato inferiore a 2 milioni e un valore totale dello stato patrimoniale inferiore a 2 milioni. I dati sul fatturato e sul totale dello Stato Patrimoniale sono quelli del bilancio, anche se non ancora depositato, dell'ultimo esercizio contabile chiuso. Il fatturato e il totale dello stato patrimoniale sono requisiti alternativi: in altre parole, è sufficiente che sussista solo uno dei due. La Pmi deve inoltre essere autonoma: è autonoma qualsiasi impresa non qualificabile come "partner", cioè controllata per più del 25% del capitale sociale o dei diritti di voto da un'altra impresa e non qualificabile come "collegata", vale a dire controllata per più del 50% dei diritti di voto da un'altra impresa, anche mediante un patto con gli azionisti o i soci della prima, o in cui un'altra impresa possa nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o, comunque, esercitare un'influenza dominante. Al fine di evitare incertezze d'interpretazione, accelerare le procedure e ridurre gli oneri amministrativi, l'impresa può dichiarare il proprio status di autonoma, partner o collegata tramite la compilazione di un modello di autocertificazione.
della regione Lazio, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti:

a. Banche e Gruppi bancari iscritti agli albi di cui agli articoli 13 e 64 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 autorizzati ad operare in Italia, ex art. 14, comma 4, dello stesso D. Lgs, aventi sede legale in Italia o in uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

b. Società di gestione del risparmio iscritte all’albo di cui all’art. 35 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in nome e per conto dei fondi comuni di investimento da essi gestiti aventi sede legale in Italia o in uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

c. Intermediari finanziari iscritti negli appositi elenchi previsti dal T.U.B. (a.e. artt. 106, 107, 113) ed altre persone fisiche o giuridiche definite come “investitori qualificati” ai sensi della vigente normativa;

d. Società finanziarie per l’innovazione e lo sviluppo iscritte all’albo di cui all’art. 2, comma 3, della Legge 5 ottobre 1991, n. 317;

e. altre imprese, anche classificabili come grandi imprese ai sensi della disciplina comunitaria, e Business Angels privati e loro Associazioni (quali EBAN e IBAN), con competenza in operazioni di capitale di rischio;

f. Fondazioni Bancarie ed altri enti interessati a supportare, attraverso lo strumento del fondo, lo
sviluppo di PMIPMI
Acronimo di Piccola e media impresa. I parametri dimensionali delle imprese sono definiti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese, recentemente modificata (Raccomandazione 2003/361/CE del 6/5/2003 della Commissione Europea, entrata in vigore l'1/1/2005). E' definita piccola l'impresa con meno di 50 dipendenti, un fatturato inferiore a 10 milioni di euro e con un valore totale dello stato patrimoniale inferiore a 10 milioni di euro. La media impresa ha meno di 250 dipendenti, un fatturato inferiore a 50 milioni di euro e un valore totale dello stato patrimoniale inferiore a 43 milioni. La microimpresa, infine, ha meno di 10 dipendenti, un fatturato inferiore a 2 milioni e un valore totale dello stato patrimoniale inferiore a 2 milioni. I dati sul fatturato e sul totale dello Stato Patrimoniale sono quelli del bilancio, anche se non ancora depositato, dell'ultimo esercizio contabile chiuso. Il fatturato e il totale dello stato patrimoniale sono requisiti alternativi: in altre parole, è sufficiente che sussista solo uno dei due. La Pmi deve inoltre essere autonoma: è autonoma qualsiasi impresa non qualificabile come "partner", cioè controllata per più del 25% del capitale sociale o dei diritti di voto da un'altra impresa e non qualificabile come "collegata", vale a dire controllata per più del 50% dei diritti di voto da un'altra impresa, anche mediante un patto con gli azionisti o i soci della prima, o in cui un'altra impresa possa nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o, comunque, esercitare un'influenza dominante. Al fine di evitare incertezze d'interpretazione, accelerare le procedure e ridurre gli oneri amministrativi, l'impresa può dichiarare il proprio status di autonoma, partner o collegata tramite la compilazione di un modello di autocertificazione.
innovative nel Lazio.

2. Non possono essere iscritti:

a. i soggetti sottoposti a procedure concorsuali, ivi compresa l’amministrazione controllata e l’amministrazione  straordinaria, o le procedure equivalenti previste dalle singole legislazioni nazionali applicabili negli altri Paesi;

b. i soggetti per i quali sia stata disposta la sospensione degli organi secondo quanto previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero il provvedimento equivalente previsto dalle singole legislazioni nazionali applicabili negli altri Paesi;

c. i soggetti che non soddisfino i requisiti di ordine generale ex art. 38 D. Lgs 163/06 ed i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza di cui agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.58, ovvero i requisiti previsti dalle singole legislazioni nazionali applicabili negli altri Paesi.

d. gli Organismi di Ricerca, come definiti al capitolo 3 della Comunicazione della Commissione sulla Disciplina Comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo ed innovazione (GUUE C323/4 del 30/12/2006), ed altri soggetti pubblici o pubblici/privati non in grado di dimostrare di operare in conformità al principio dell'investitore privato di cui al punto 3.2 degli ORIENTAMENTI.

3. I soggetti interessati ad essere iscritti nell’ELENCO debbono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

A) Requisiti di ordine generale (art. 38 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.);

B) Requisiti di idoneità professionale (art. 39 D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e artt. 13, 14 e 53 del D.lgs. 58/98 s.m.i.), ove applicabili:

i. certificato C.C.I.A.A.C.C.I.A.A.
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
, con data non anteriore a mesi 6 (sei) dalla data di presentazione della manifestazione d’interesse, corredato da controlli ex art. 2 D.P.R. n. 252/98 (dicitura antimafia), ovvero atto o dichiarazione equivalente, nel caso di impresa non soggetta a tale iscrizione o residente in altri Paesi, in originale o copia autenticata ai sensi degli articoli 18 comma 2 o 19 del DPR n. 445/00;

ii. certificato di iscrizione nei rispettivi albi di appartenenza o certificazione equipollente per le imprese stabilite in altri Paesi, ovvero, dichiarazione della persona fisica o del Legale Rappresentante di essere “operatore qualificato” in operazioni di capitale di rischio resa nel modulo di cui all’allegato A del presente Bando.

4. In parziale deroga a quanto previsto al comma 1 che precede, i seguenti soggetti sono esentati dalla produzione delle dichiarazioni di cui al punto B) ii.:

o Investitori finanziari di cui ai punti a., b., c., d. dell’art. 4 con una massa gestita pari ad almeno € 10.000.000,00 (o equivalente in altra valuta);

o Business Angels già “soci aderenti” all’EBAN - European Business Angels Network, all’IBAN - Italian Business Angels Network Association o ad altre Associazioni aderenti a tali due Network.


Presentazione delle manifestazioni d’interesse

1. Le manifestazioni d’interesse sono redatte in lingua italiana o inglese utilizzando l’apposita modulistica riportata nell’allegato A al presente Avviso Pubblico, disponibile in formato elettronico (anche in lingua inglese) sul sito Internet www.filas.it, e dovranno essere completate in ogni loro parte e provviste di tutti gli allegati richiesti.

2. Le manifestazioni d’interesse devono essere presentate in busta chiusa, con indicazione del mittente e della dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A COINVESTIRE CON IL FONDO DI CAPITALE DI RISCHIO POR LAZIO 2007/2013 ATTIVITÀ I.3 GESTITO DA FILAS”, alla:

FI.LA.S. S.p.A. – Area Capitale di Rischio - Via delle Conciliazione, 22 – 00193 Roma, con le seguenti modalità:

o Raccomandata A/R;
o Corriere Postale;
o Consegna a mano (previo appuntamento con un addetto dell’Area Capitale di Rischio ai
seguenti recapiti 06.32885.1 o caprischio@filas.it).

3. Le manifestazioni d’interesse possono essere presentate a partire dalle ore 10.00 del giorno seguente alla pubblicazione del presente Avviso Pubblico fino all’esaurimento delle risorse del FONDO POR I.3, che verrà formalmente comunicato da FILAS sul proprio sito www.filas.it, ovvero fino alla data del 15.06.2015 (salvo proroghe formalmente comunicate da FILAS sul proprio sito www.filas.it).


Modalità di iscrizione

1. Saranno ammessi all’ELENCO dei COINVESTITORI del FONDO POR I.3, tutti i soggetti che:

o abbiano formalmente presentato la manifestazione d’interesse, adeguatamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte, ed i relativi allegati.

o risultino in possesso di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti all’art. 3 del presente Avviso Pubblico.

2. FILAS verifica il possesso di tutti i requisiti di ammissione sulla base della documentazione prodotta dai partecipanti al presente Avviso Pubblico, comunicando agli stessi l’esito della selezione entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della documentazione completa, ovvero segnalando, entro il medesimo termine, le eventuali carenze riscontrate, che potranno essere sanate dai partecipanti entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

3. In caso di esito negativo, FILAS specificherà le motivazioni dell’esclusione al partecipante, che potrà chiedere una nuova valutazione dopo aver sanato le cause dell’esclusione ovvero aver adeguatamente dimostrato la loro infondatezza.

4. Qualora, dopo l’avvenuta iscrizione nell’ELENCO, un COIVESTITORE ammesso perda i requisiti previsti per l’iscrizione ovvero contravvenga agli impegni assunti rispetto al FONDO POR I.3, FILAS ne dispone l’esclusione d’ufficio dandone formale comunicazione all’interessato, che potrà chiedere una nuova valutazione dopo aver sanato le cause dell’esclusione ovvero aver adeguatamente dimostrato l’infondatezza delle motivazioni addotte.

Responsabile del procedimento

1. Responsabile del procedimento è l’ing Stefano Turi