Art. 67 della L.R. del 26 dicembre 2006 n. 27 così come modificato dall'art. 27 della L.R. del 28 dicembre 2007 n. 26
- In breve
- Approfondimento
- Link
In breve
A chi è destinata?
Gli interventi previsti si riferiscono esclusivamente alle seguenti tipologie: Strutture ricettive alberghiere · alberghi · residenze turistico alberghiere · motels Strutture ricettive extralberghiere · Affittacamere · Ostelli · Case e appartamenti per vacanza gestiti in forma imprenditoriale Strutture ricettive all'aria aperta · Campeggi · Villaggi turistici
Qual è l'ambito territoriale?
Intero territorio regionale
Quali sono i settori di attività?
Turistico alberghiero, extralberghiero e all'aria aperta.
A chi rivolgersi?
Sviluppo Lazio
Approfondimento
L’agevolazione è concessa sotto forma di finanziamento a tasso agevolato. Il finanziamento
rientra nella fattispecie di mutuo e può coprire fino al 100% dell’investimento ammissibile al
netto dell’IVA. La domanda di finanziamento, presentata nelle modalità indicate nel presente
Avviso pubblico, non potrà contenere una spesa di investimento inferiore a € 50.000,00;
Il finanziamento si articola in due componenti di pari importo e di pari durata:
· una componente a tasso agevolato (“Quota Agevolata”);
· una componente a tasso ordinario (“Quota Ordinaria”).
La durata massima dell’intervento finanziario è stabilita in 7 anni, comprensivi di un periodo di
preammortamento della durata di 12 mesi dalla data di contratto prima erogazione.
Le agevolazioni relative alla “Quota Agevolata” del finanziamento relativa alle spese indicate
al precedente art. 5, comma 1, sono calcolate in base alle intensità ed ai massimali dal Reg. CE
n. 1998/2006 (de minimisDe minimis
Regime che rappresenta la soglia massima al di sotto della quale non si applicano le limitazioni sancite dall'art. 92 del Trattato di Roma. Infatti, la Commissione Europea ritiene che gli aiuti di importo poco elevato non possano potenzialmente falsare la concorrenza tra le imprese, e consente agli Stati membri di erogare senza particolari vincoli quelli che vengono definiti aiuti "de minimis". L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100.000 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto "de minimis" o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato. ) espresse in ESL. Gli aiuti de minimisDe minimis
Regime che rappresenta la soglia massima al di sotto della quale non si applicano le limitazioni sancite dall'art. 92 del Trattato di Roma. Infatti, la Commissione Europea ritiene che gli aiuti di importo poco elevato non possano potenzialmente falsare la concorrenza tra le imprese, e consente agli Stati membri di erogare senza particolari vincoli quelli che vengono definiti aiuti "de minimis". L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100.000 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto "de minimis" o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato. non sono cumulabili con altri
aiuti relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un’intensità
superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento
d’esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.
Il tasso di interesse applicato al beneficiario sarà pari allo 0,5% annuo per la “Quota
Agevolata”; il tasso massimo applicabile alla “Quota Ordinaria” terrà conto della durata del
finanziamento e del rating del beneficiario e sarà ottenuto applicando una maggiorazione
(spreadSpread
differenziale di maggiorazione % del costo degli interessi bancari sul finanziamento):
· In caso di tasso fisso, al parametro IRS
ovvero
· In caso di tasso variabile, al parametro Euribor 3 mesi
Verrà data ampia comunicazione sul sito www.sviluppo.lazio.it circa le Banche e gli Intermediari
Finanziari convenzionati.
Il rimborso del mutuo avviene secondo un piano di ammortamento a rate trimestrali costanti
posticipate, scadenti il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ciascun anno.
L’importo massimo erogabile è pari ad € 200.000,00
Il mutuo contratto non può essere ceduto ad altri, neanche in caso di subentro nell’attività da
parte di un soggetto diverso rispetto al richiedente il finanziamento.
Le risorse complessive regionali e ordinarie per il presente Avviso ammontano ad € 6.028.808,50
Le ulteriori caratteristiche del finanziamento sono riportate nell’appendice 2 del presente Avviso che rappresenta un estratto della “Scheda Prodotto” sottoscritta dalla Banca o dall’intermediario Finanziario
Sulla Quota Agevolata la Banca o l’Intermediario Finanziario dovrà richiedere al beneficiario una
protezione del credito di tipo personale a favore di Sviluppo Lazio, estendibile, ove necessario,
all’intera compagine sociale e/o a soggetti terzi.
Sulla “Quota Ordinaria” la Banca o l’Intermediario Finanziario potrà richiedere al beneficiario
garanzie personali, oppure consortili, rilasciate quest’ultime, da confidiCONFIDI
Consorzio Fidi operanti sul territorio
regionale.
